Regolamento Macchine (UE) 2023/1230: cosa cambia dal 20 gennaio 2027
In breve. Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Le novità che toccano anche chi compra, modifica e usa le macchine sono tre: la definizione di modifica sostanziale, le istruzioni in formato digitale e i requisiti su software, intelligenza artificiale e protezione dalla corruzione. Le macchine già in servizio non vanno ricertificate, ma conta la data di immissione sul mercato.
Riferimento: Regolamento (UE) 2023/1230, artt. 10 e 20 e Allegato III · rev. 22/10/2026
Da quando si applica e cosa sostituisce?
Il 20 gennaio 2027 la Direttiva Macchine 2006/42/CE lascia il posto al Regolamento (UE) 2023/1230. La differenza non è solo di numero. Un regolamento europeo si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza bisogno di un decreto nazionale di recepimento: con la direttiva, in Italia, il riferimento era il D.Lgs. 17/2010, con il regolamento il testo di riferimento è direttamente quello europeo.
Conta la data di immissione sul mercato. Una macchina ordinata oggi ma consegnata e immessa sul mercato dopo il 20 gennaio 2027 dovrà essere conforme al Regolamento.
Che cos'è una modifica sostanziale?
Il Regolamento definisce per la prima volta in modo esplicito la «modifica sostanziale»: in sintesi, una modifica fisica o digitale, non prevista dal fabbricante, che incide sulla sicurezza della macchina creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente. Chi effettua una modifica sostanziale è considerato fabbricante, con tutti gli obblighi che ne derivano, compresa la valutazione di conformità.
Per un'azienda utilizzatrice questo significa che revamping, integrazioni di linea, aggiunta di automazioni o modifiche al software di controllo vanno valutati prima di essere realizzati. Chiederselo dopo, a lavori finiti, è molto più costoso.
Le istruzioni per l'uso possono essere solo digitali?
Sì. L'articolo 10, paragrafo 7, stabilisce che le istruzioni per l'uso possono essere fornite in formato digitale. Il fabbricante deve indicare sulla macchina, sull'imballaggio o nei documenti di accompagnamento come accedervi, renderle disponibili in un formato che l'utilizzatore possa scaricare, stampare e salvare, così da consultarle in qualsiasi momento, anche durante un guasto, e mantenerle accessibili online per la durata di vita prevista della macchina e comunque per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato. Se l'utilizzatore lo chiede al momento dell'acquisto, il fabbricante fornisce gratuitamente la versione cartacea entro un mese. Per le macchine destinate a utilizzatori non professionali le informazioni di sicurezza essenziali devono comunque essere fornite su carta.

Due espressioni meritano attenzione. «Al momento dell'acquisto»: la copia cartacea gratuita è un diritto da esercitare subito, e il posto naturale per farlo è l'ordine o il capitolato di fornitura. «Almeno dieci anni»: molte macchine industriali restano in servizio ben più a lungo, e nel frattempo il sito del fabbricante può cambiare, l'azienda può essere acquisita, il modello uscire dal catalogo.
Per il datore di lavoro le istruzioni non sono un accessorio. L'articolo 71 del D.Lgs. 81/08 chiede che le attrezzature siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso, siano oggetto di idonea manutenzione e siano corredate, ove necessario, di istruzioni d'uso e libretto di manutenzione. L'articolo 73 chiede che i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione, anche per le situazioni anormali prevedibili. Un manuale raggiungibile solo dall'ufficio tecnico, con una connessione e una password, non risponde a questa esigenza alle tre di notte, davanti a una macchina in blocco.
Le contromisure sono semplici da organizzare: scaricare le istruzioni alla consegna, insieme a schemi ed elenchi ricambi, e archiviarle in un sistema aziendale accessibile anche dal reparto, collegato alla scheda macchina del gestionale di manutenzione; registrare versione e data del documento, perché un file online può essere aggiornato; decidere in fase d'ordine se chiedere la copia cartacea, almeno per le macchine critiche.
Cosa cambia per software, intelligenza artificiale e sicurezza informatica?
Tra i requisiti essenziali entrano in modo esplicito la protezione contro la «corruzione» della macchina, anche per effetto di manipolazioni informatiche, e i componenti di sicurezza realizzati tramite software. Alcune categorie, tra cui i sistemi con comportamento autoevolutivo basati su apprendimento automatico che svolgono funzioni di sicurezza, richiedono l'intervento di un organismo notificato. Sono temi che portano l'ufficio IT dentro discussioni che finora riguardavano solo produzione e manutenzione.
Quali norme danno la presunzione di conformità?
L'articolo 20 del Regolamento stabilisce che la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute vale per le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Senza pubblicazione, una norma resta un riferimento autorevole sullo stato dell'arte, ma non porta con sé la presunzione.

Il 4 settembre 2026 la Commissione ha aggiornato l'elenco delle norme armonizzate della Direttiva con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/2015, che modifica la Decisione 2023/1586 e ne prevede l'abrogazione con effetto dal 20 gennaio 2027: è un aggiornamento utile per le macchine immesse sul mercato fino a quella data. Alla data di revisione di questo articolo un elenco di norme armonizzate per il Regolamento non è ancora pubblicato in Gazzetta: le note tecniche di settore lo attendono entro la fine del 2026.
Per chi progetta, costruisce o modifica macchine questo non è un motivo per fermarsi, ma per cambiare metodo: la conformità va dimostrata requisito per requisito rispetto all'Allegato III del Regolamento, e le norme diventano lo strumento per farlo, non la scorciatoia che chiude la discussione. Il fabbricante risponde della sicurezza della macchina, non della citazione di una norma.
Cosa non cambia per le macchine già in servizio?
Le macchine già in servizio non devono essere «ricertificate». Per il datore di lavoro restano gli obblighi del Titolo III del D.Lgs. 81/08 su scelta, uso, manutenzione e controllo delle attrezzature di lavoro.
Cosa conviene fare adesso?
Elencare le macchine che saranno immesse sul mercato o messe in servizio dopo il 20 gennaio 2027, comprese quelle che subiranno modifiche sostanziali.
Individuare, per ciascuna, i requisiti dell'Allegato III nuovi rispetto alla Direttiva, come la protezione contro la corruzione dei sistemi di comando.
Impostare il fascicolo tecnico in modo che ogni requisito rimandi a una prova, a un calcolo o a una norma, con l'edizione indicata.
Nelle specifiche d'acquisto chiedere al fornitore la normativa di riferimento della dichiarazione di conformità, il formato delle istruzioni e la gestione degli aggiornamenti software. Il momento giusto è l'ordine, non il collaudo.
Seguire la pubblicazione dell'elenco delle norme armonizzate in Gazzetta e le eventuali limitazioni alla presunzione di conformità.
Il quadro è definitivo?
Non del tutto. Il pacchetto di semplificazione Omnibus IV, sul quale Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio a giugno 2026, interviene sulla documentazione digitale delle macchine, a partire dalla dichiarazione di conformità. Alla data di revisione non è ancora adottato in via definitiva: il voto in plenaria è indicato per novembre e, secondo il testo di compromesso, le modifiche al Regolamento Macchine si applicherebbero trenta mesi dopo l'entrata in vigore. Questo articolo viene aggiornato quando il quadro cambia.
Fonti
Servizio collegato: Sicurezza sul lavoro — valutazione delle macchine, Direttiva e Regolamento Macchine, messa a norma degli impianti.
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