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Verifica periodica scaduta: basta aver fatto la richiesta all'INAIL?

studiobusnengo
10 ore fa
Tempo di lettura: 3 min

In breve. L'art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08 sottopone le attrezzature dell'Allegato VII a verifiche periodiche. Per la prima verifica il datore di lavoro si rivolge all'INAIL, che deve provvedere entro 45 giorni; trascorso inutilmente il termine può scegliere altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche successive sono a libera scelta tra ASL, ARPA dove previsto e soggetti abilitati. L'obbligo resta del datore di lavoro: attendere senza attivare l'alternativa prevista dalla norma è una posizione difficile da sostenere.


Riferimento: D.Lgs. 81/08, art. 71, commi 8, 9 e 11, Allegato VII e art. 87, comma 4 · DM 11 aprile 2011 · rev. 22/10/2026


Il datore di lavoro è in regola se ha chiesto la verifica in tempo?

Una piattaforma di lavoro elevabile ha la verifica annuale scaduta da due mesi. La richiesta all'ente è partita per tempo, ma nessuno si è presentato. La risposta sta nel comma 11 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08.


Che cosa prevede l'art. 71, comma 11?

Le attrezzature elencate nell'Allegato VII vanno sottoposte a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nello stesso allegato, per valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che deve provvedere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente quel termine, può rivolgersi, a propria scelta, ad altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche successive sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL, dalle ARPA dove previsto, oppure da soggetti pubblici o privati abilitati. Il DM 11 aprile 2011, che disciplina le modalità, fissa per le ASL un termine di trenta giorni.


Che cosa succede se si aspetta?

La legge prevede espressamente un'alternativa al ritardo dell'ente pubblico. L'obbligo resta in capo al datore di lavoro e la mancata sottoposizione a verifica è punita dall'art. 87, comma 4, con una sanzione amministrativa a carico di datore di lavoro e dirigente. Ogni caso concreto lo valuta l'organo di vigilanza, ma attendere senza attivare l'alternativa prevista dalla norma è una posizione difficile da sostenere.


Ogni quanto vanno verificate le attrezzature?

Le periodicità non sono uniformi. Alcuni esempi dall'Allegato VII:


Attrezzatura

Periodicità

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Annuale

Piattaforme di lavoro mobili elevabili

Annuale

Scale aeree

Annuale

Ponti sospesi e piattaforme autosollevanti su colonne

Biennale

Apparecchi di sollevamento materiali mobili o trasferibili oltre 200 kg, in costruzioni, siderurgia, porti e attività estrattive

Annuale

Gli stessi apparecchi negli altri settori, costruiti da non più di dieci anni

Biennale

Gli stessi apparecchi negli altri settori, costruiti da più di dieci anni

Annuale


L'Allegato VII comprende anche altre attrezzature: l'elenco completo va controllato sul testo.


La verifica periodica sostituisce controlli e manutenzione?

No. La verifica periodica non sostituisce i controlli previsti dal comma 8 dello stesso articolo, né la manutenzione: fotografa lo stato dell'attrezzatura in un momento preciso. Tra una verifica e l'altra la sicurezza dipende dai controlli periodici e straordinari, i cui risultati il comma 9 chiede di riportare per iscritto e di conservare almeno per gli ultimi tre anni.


Come si evita che la scadenza diventi una sorpresa?

Nella pratica il problema raramente è la verifica in sé. È lo scadenzario. Un elenco aggiornato delle attrezzature soggette, con matricola, data dell'ultima verifica, soggetto incaricato e data entro cui inoltrare la prossima richiesta, evita che la scadenza diventi una sorpresa durante un'ispezione o, peggio, dopo un incidente.


Fonti


Servizio collegato: Sicurezza sul lavoro — gestione dello scadenzario delle attrezzature.


Uno scadenzario delle verifiche da impostare o da rimettere in ordine? Scrivi allo Studio.


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