Preposto: quando deve interrompere il lavoro e che cosa deve fare l'azienda
In breve. Dal dicembre 2021 l'art. 19 del D.Lgs. 81/08 trasforma la vigilanza del preposto in un obbligo di intervento: se un comportamento non conforme persiste deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti (lett. a), e davanti a deficienze di mezzi e attrezzature o a qualunque condizione di pericolo, se necessario, interrompe temporaneamente l'attività e segnala al datore di lavoro e al dirigente (lett. f-bis). L'azienda deve individuarlo, tutelarlo da qualunque pregiudizio e formarlo almeno ogni due anni. Il punto debole, di solito, è l'organizzazione intorno a lui.
Riferimento: D.Lgs. 81/08, art. 19, comma 1, lett. a) e f-bis), art. 18, comma 1, lett. b-bis), art. 37, comma 7-ter · rev. 22/10/2026
Tocca al preposto fermare il lavoro?
Martedì, 15:20. Il caposquadra vede un collega che lavora sulla pressa con il riparo aperto, «solo per un attimo». La consegna è stasera, la linea è in ritardo e nessuno vuole essere quello che rallenta. È una scena tipica, e la domanda è sempre la stessa: tocca a lui fermare tutto? Dal dicembre 2021 il D.Lgs. 81/08 risponde di sì.
Che cosa dice l'art. 19 dopo la riforma del 2021?
La legge di conversione del D.L. 146/2021 ha riscritto l'art. 19 e ha trasformato la vigilanza del preposto in un obbligo di intervento. La lettera a) del comma 1 gli chiede di intervenire per modificare il comportamento non conforme, dando le necessarie indicazioni di sicurezza, e, se l'inosservanza persiste, di «interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti». La lettera f-bis) aggiunge che, se durante la vigilanza rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature o qualunque condizione di pericolo, il preposto, se necessario, interrompe temporaneamente l'attività e segnala tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.
Che cosa deve fare l'azienda?
La stessa riforma le ha chiesto di fare la sua parte. Il datore di lavoro deve individuare i preposti (art. 18, comma 1, lett. b-bis), il preposto non può subire pregiudizio alcuno per lo svolgimento della propria attività, e la sua formazione si svolge in presenza e va ripetuta almeno ogni due anni (art. 37, comma 7-ter); l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ammette anche la videoconferenza sincrona.
Dove si inceppa, nella pratica?
Raramente nella norma. Nell'organizzazione intorno al preposto. Se chi ferma una linea per un riparo aperto deve poi giustificarsi per il ritardo, il messaggio che arriva in reparto è chiaro, e la lettera f-bis) resta sulla carta. Un'azienda che vuole preposti veri deve rendere l'interruzione un gesto previsto, non un atto di coraggio.
Quali verifiche fare, a freddo?
Tre, da fare prima e non dopo un infortunio:
il preposto sa di esserlo, con un atto di individuazione scritto e un perimetro chiaro di reparti, turni e squadre;
esiste una procedura che dice come si interrompe un'attività, a chi si segnala e chi decide la ripartenza;
nessun obiettivo di produzione penalizza chi ha fermato il lavoro per un motivo di sicurezza documentato.
Che cosa c'entra la manutenzione?
Le non conformità della lettera f-bis) sono spesso guasti: un interblocco che non interviene, un riparo deformato, un comando a due mani aggirato. Un preposto che le segnala e una manutenzione che non le chiude in tempi certi producono lo stesso effetto di un preposto che tace. Ruoli, procedure e deleghe vanno valutati in relazione allo specifico contesto aziendale.
Fonti
D.Lgs. 81/08, art. 19, testo vigente (testo-unico-sicurezza.com)
Certifico, individuazione del preposto (art. 18, comma 1, lett. b-bis)
D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 7-ter · Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
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